Emergenza sanitaria da COVID-19: Proroga sospensione cautelativa delle attività didattiche in presenza della classe V Scuola Primaria di Berchidda.
IL SINDACO
VISTI:
- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; convertito, con modifiche, con la legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e ulteriormente modificato dal D.L. n. n. 83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020, convertito, con modifiche, con la legge 14 luglio 2020, n. 74 e ulteriormente modificato dal D.L. n. n. 83/2020;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza da COVID-19”, convertito, con modifiche, con la legge 17 luglio 2020, n. 77;
- i decreti del Presidente del Consiglio dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto e i relativi allegati;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020, del 1 agosto 2020, del 12 agosto 2020 e del 16
- agosto 2020;
- il decreto legge 07 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse alla proroga dello stato di emergenza epidemiologico da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/793 del 03 giugno 2020” con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
- il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 e relativi allegati;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 e relativi allegati;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e relativi allegati;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e relativi allegati;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 novembre 2020 e relativi allegati;
- le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 23 febbraio 2020, n. 3 del 27 febbraio 2020, n. 4 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 9 marzo 2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10 marzo 2020, nn. 6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, n. 9 del 14 marzo 2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16 marzo 2020, n. 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 24 marzo 2020, n. 12 e 13 del 25 marzo 2020, nn. 14, 15 e 16 del 3 aprile 2020, n. 17 del 4 aprile 2020, n. 18 del 7 aprile 2020, n. 19 del 13 aprile 2020, n. 20 del 2 maggio 2020 e relativa nota esplicativa n. 8EM del 9 maggio 2020, n. 21 del 3 maggio 2020, n. 22 del 13 maggio 2020, n. 23 del 17 maggio 2020, n. 24 del 19 maggio 2020, n. 25 del 23 maggio 2020, n. 26 del 29 maggio 2020, n. 27 del 2 giugno 2020, n. 28 del 7 giugno 2020, n. 29 del 14 giugno 2020, n. 30 e n. 31 del 4 luglio 2020, nn. 34 e 35 del 15 luglio 2020 e n. 36 del 31 luglio 2020, n. 37 del 9 agosto 2020, n. 38 dell’11 agosto 2020, n. 39 del 12 agosto 2020, n. 40 del 13 agosto 2020 e n. 41 del 16 agosto 2020, n. 43 del 11 settembre 2020 e relativa nota esplicativa del 13 settembre 2020, n. 44 del 22/09/2020, n. 45 del 25/09/2020 e relativo allegato 1, n. 46 del 06.10.2020, n. 47 del 09.10.2020, n. 48 del 15.10.2020; - il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 contenente “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – COV – 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia in data 21.08.2020”;
PRESO ATTO
dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi all’interno del Comune di Berchidda;
RITENUTA
la necessità di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
RILEVATA
la presenza di un caso di positività nella scuola primaria di Berchidda confermato in data 20 novembre 2020 da ATS a seguito di screening attuato dal Comune di Berchidda in data 16 novembre 2020;
EVIDENZIATA
l’opportunità e la necessità, a titolo preventivo e precauzionale, di:
- disporre la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza nella sola classe V del plesso della Scuola Primaria di Berchidda fino nei giorni 23-24-25.11.2020 compreso, salvo nuove e diverse disposizioni;
- di rassicurare la popolazione scolastica per il tempo necessario fino alla conclusione degli accertamenti sanitari in corso, al fine di evitare che la stessa comunità scolastica possa rappresentare potenziale focolaio di diffusione epidemiologica;
- di disporre un’adeguata attività di sanificazione dei locali scolastici prima della ripresa delle attività didattiche;
RITENUTO,
pertanto, che:
- sussistano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli concreti per l’incolumità pubblica;
- in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l’interesse alla salute della popolazione scolastica, che in ragione della situazione di emergenza devono essere adeguatamente salvaguardati;
- risulta, pertanto, necessario adottare specifiche misure per la chiusura della classe V della Scuola Primaria di Berchidda
- tali provvedimenti sono destinati per loro natura ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione;
VISTO
l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco;
ORDINA
- Di richiamare qui integralmente la parte narrativa del presente atto;
- La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza nella sola classe V del plesso della Scuola Primaria di Berchidda fino nei giorni 23-24-25.11.2020 compreso, salvo nuove e diverse disposizioni, per le motivazioni di cui in premessa, con rientro previsto per giovedì 26 NOVEMBRE 2020;
DISPONE
Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua adozione e fino alla data del 25.11.2020 compreso, fatto salvo il potere dell’organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l’insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;
AVVERTE
Che la mancata esecuzione da parte dei soggetti intimati comporta, oltre all’eventuale applicazione della sanzione prevista dall’articolo 650 c.p., l’esecuzione d’ufficio a spese dei soggetti inadempienti;
contro il presente provvedimento può essere proposto:
- Ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Sassari entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
DISPONE
Che la presente ordinanza sia notificata, anche a mezzo PEC:
- Alla Prefettura U.T.G. di Sassari;
- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo;
- Alla R.A.S. Assessorato Igiene e Sanità;
- All’A.T.S. Sardegna –Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Olbia;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Berchidda;
- Alla Solaria Società Cooperativa;
- Al Comando della Polizia Municipale di Berchidda.
Dalla residenza comunale, 23/11/2020
IL SINDACO